SOCIETA' E IMPRESA

 

Tipologie di società

Nel momento in cui si decide di costituire una società, è necessario capire prima, anche con l’aiuto del notaio, quale tipo di società risponde meglio alle proprie esigenze, sia sotto il profilo organizzativo, sia delle responsabilità e degli scopi da raggiungere.

Si distinguono le società di persone e le società di capitali.

Le società di persone non hanno personalità giuridica: delle obbligazioni della società rispondono anche i soci; quindi i debiti della società li pagano anche i soci (con alcune eccezioni previste dalla legge). Esistono:

  • la società semplice (S.s.);
  • la società in nome collettivo (S.n.c.);
  • la società in accomandita semplice (S.a.s.).

Le società di capitali hanno personalità giuridica: delle obbligazioni della società risponde solo la società, non i soci. I debiti della società li paga solo la società, non i soci (con alcune eccezioni previste dalla legge). Esistono:

  • le società per azioni (S.p.A.);
  • le società in accomandita per azioni (S.a.p.a.);
  • le società a responsabilità limitata (S.r.l.);
  • le società a responsabilità limitata semplificata (S.r.ls.). 

Anche le società cooperative hanno personalità giuridica: delle obbligazioni della società risponde solo la società, non i soci. i debiti della società li paga solo la società, non i soci (con alcune eccezioni previste dalla legge).

Le società di capitali possono svolgere, attraverso la costituzione di consorzi, anche attività consortile che consiste nella organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

La personalità giuridica si acquista con l'iscrizione da parte del notaio dell'atto pubblico costitutivo della società presso il Registro delle Imprese.

Il contratto

Le persone che intendono costituire una società devono concludere dal notaio, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, un contratto di società (anche detto atto costitutivo) attraverso il quale  due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Oggi è ammessa anche la costituzione di una società da parte di una sola persona, sia nella forma della società per azioni, sia di società a responsabilità limitata. 

L’atto notarile contiene dati certi e attendibili grazie al controllo di legalità preventivo effettuato dal notaio e, una volta iscritto nel Registro delle Imprese, produce i suoi effetti nei confronti di tutti (tecnicamente definiti terzi). A ribadire la funzione di giustizia preventiva affidata al notaio in materia societaria, è anche una recente norma di legge che prevede l’iscrizione immediata per tutti gli atti societari, non solo l’atto costitutivo, predisposti dal notaio nel registro delle imprese, lasciando a quest’ultimo una verifica di “seconda istanza”.

Il notaio, inoltre, ha una preparazione specifica in materia societaria e, intervenendo per legge in posizione di terzietà ed indipendenza rispetto alle parti, è in grado di consigliare i futuri soci nella stesura dell’atto costitutivo e dei patti sociali contemperando gli interessi in campo per evitare futuri contenziosi. Nella stesura dell’atto costitutivo, quindi, tiene conto delle esigenze specifiche dei soggetti interessati e dei riflessi che la costituzione e l’attività della società produrrà sul loro assetto patrimoniale (come, per esempio, la successione).

Scopri la tua società ideale

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha lanciato il progetto L'arancia per venire incontro alle esigenze di chi vorrebbe fare impresa in Italia.

Al link seguente è possibile compilare un format per avere un'indicazione di base sulla propria "società ideale":

http://larancia.org/servizi/scopri-la-tua-societa-ideale/

tratto da: www.notariato.it